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PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE DI ILLECITO

PROCEDURA PER LA PRESENTAZONE DI UNA SEGNALAZIONE DI ILLECITO AI SENSI  DEL D. LG S. 2 4 / 2 3

 

WHISTLEBLOWING

 

 INTRODUZIONE

Il D.lgs. 24/23 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” prevede, in sintesi:

▪ un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente;

▪ misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;

▪ l’istituzione di canali di segnalazione interni all’organizzazione che garantiscano, la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;

▪ oltre alla facoltà di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

▪ provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023;

 

SCOPO DELLA PROCEDURA La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l’archiviazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata. Le segnalazioni avranno ad oggetto i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Technical Services e che consistono in condotte illecite, ossia contrarie alle norme di legge nazionali ed europee elencate nel decreto nonché le condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Nel dettaglio:

▪ Illeciti commessi in violazione della normativa europea e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (elencati nell’All. 1 del D.lgs.24/23) (vedi FAQ).

ESCLUSIONI

Sono escluse dal perimetro di applicazione della presente Procedura le Segnalazioni inerenti a:

▪ contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante (vedi segnalazioni al Social Performance Team in conformità al Sistema di Responsabilità sociale SA8000);

▪ le segnalazioni relative al sistema di prevenzione della corruzione certificato ISO 37001 (vedi segnalazioni alla FCPC);

▪ violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;

▪ violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell’Unione Europea o nazionali, come indicati nell’art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente);

▪ fatti o circostanze rientranti nell’applicazione di disposizioni nazionali o dell’Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, Pag. 3 in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati;

▪ richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e dei D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni.

 

RESPONSABILITÀ

Per le Segnalazioni riguardanti Technical Services, l’owner del processo di gestione è il Comitato Whistleblowing incaricato ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.lgs.24/23. Tale comitato, garantisce al meglio, nella sua composizione collegiale, costituita dalla funzione Legal e da FCPC (Funzione di controllo e prevenzione della corruzione) l’imparzialità e l’indipendenza nella gestione delle segnalazioni ai sensi del D.lgs.24/23. I membri del comitato sono stati nominati persone autorizzate al trattamento dei dati personali e hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di garantire al meglio la riservatezza dell’identità del segnalante Technical Services ha individuato la seguente modalità di Invio della segnalazione tramite posta: Il segnalante dovrà inviare la segnalazione per posta raccomandata nel modo seguente: dovrà essere predisposta una busta all’interno della quale dovranno essere inserite due buste chiuse. Una con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; un’altra con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. La busta esterna, anch’essa chiusa, dovrà riportare la dicitura “riservata al Comitato whistleblowing”. Chiunque riceva una lettera indirizzata al Comitato whistleblowing dovrà trasmetterla tempestivamente al Comitato registrando, nel protocollo aziendale, la data di ricezione e la data di trasmissione al Comitato. Il comitato provvederà a registrare la segnalazione nel proprio protocollo riservato dove traccerà successivamente le eventuali comunicazioni con il segnalante nel rispetto dei tempi di risposta definiti dal decreto. La documentazione sarà conservata in un archivio ad hoc le cui chiavi saranno gestite solo dai membri del Comitato. Eventuali documenti informatici e/o le comunicazioni successive alla prima, eventualmente anche scambiate per mail (mail riservata: (technicalservices_whistleblowing@gmail.com), saranno archiviate in una cartella server protetta cui avranno accesso solo i membri del comitato. La mancata trasmissione di una Segnalazione ricevuta al Comitato, nonché la violazione dell’obbligo di riservatezza, costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il Segnalante può inoltre chiedere di effettuare una Segnalazione orale mediante un incontro diretto con un membro del Comitato Whistleblowing. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio sarà documentato mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

 

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Tutte le Segnalazioni sono protocollate nel protocollo riservato del Comitato whistleblowing dove sono registrate anche le attività, comunicazioni relative alla gestione della segnalazione.

Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione Il Comitato Whistleblowing analizza e classifica le segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Procedura. Nell’ambito di tali attività di supporto, il Comitato fornisce al Segnalante attraverso i canali concordati con il segnalante stesso (posta e/o mail e/o incontro):

• entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;

• entro 3 mesi dall’avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023. I membri del Comitato valutano:

• l’avvio della successiva fase istruttoria;

• chiusura delle Segnalazioni in quanto: i) generiche o non adeguatamente circostanziate; ii) palesemente infondate; iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti; iv) “circostanze verificabili” per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l’avvio della successiva fase di istruttoria; v) circostanziate non verificabili, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione. Al fine di acquisire elementi informativi, il Comitato ha facoltà di:

• svolgere, anche direttamente, nel rispetto di eventuali specifiche normative applicabili, approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizione del Segnalante, del Segnalato e/o delle Persone coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documentali;

• avvalersi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni a Technical Services.

 

ISTRUTTORIA SULLA SEGNALAZIONE

Al fine di acquisire elementi informativi, il Comitato ha facoltà di:

• svolgere, anche direttamente, nel rispetto di eventuali specifiche normative applicabili, approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizione del Segnalante, del Segnalato e/o delle Persone coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documentali;

• avvalersi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni a Technical Services S.r.l. La fase istruttoria della Segnalazione ha l’obiettivo di:

• procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione dei membri del Comitato designati, ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;

• ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;

• fornire eventuali indicazioni in merito all’adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati. Non rientrano nel perimetro di analisi dell’istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte, in quanto di esclusiva competenza di queste ultime. I membri del Comitato designato, nel corso degli approfondimenti possono richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante. Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, possono acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell’esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull’identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

 

REPORTING

Al termine di ciascuna attività istruttoria, gli esiti sono comunicati all’AU che delibera la chiusura della Segnalazione. Inoltre, se all’esito dell’istruttoria emergono:

• possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, il Comitato può disporre di comunicare le risultanze all’AU e al Sindaco, per le valutazioni di competenza;

• ipotesi di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, il Comitato dispone di comunicare gli esiti all’AU per le valutazioni di competenza, che provvede a dare comunicazione all’ufficio personale delle determinazioni assunte. Le Segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, se non anonime, sono trasmesse all’ufficio personale affinché valuti con le altre strutture aziendali competenti se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società Segnalata, ai fini dell’attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante. Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all’adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità del management delle aree/processi oggetto di verifica definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate e di garantirne l’implementazione entro le tempistiche definite, dandone comunicazione al Comitato che cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni. Il comitato monitora l’avanzamento delle azioni correttive attraverso l’informativa periodicamente fornita all’AU.

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati –GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51. La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime), al Facilitatore nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione. Ai possibili interessati viene resa un’informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sul portale dedicato. Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, i membri del Comitato curano la predisposizione e l’aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicurano la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’esito finale della Segnalazione all’AU. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente. Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

 

TUTELE

Fatti salvi gli obblighi di legge, l’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 28, 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell’art. 2 - quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In particolare, l’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

• nell’ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato;

• nell’ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell’identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta. A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Il personale di Technical Services S.r.l. coinvolto nella gestione delle Segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell’identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell’inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell’ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale. È altresì garantita la riservatezza sull’identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull’identità e sull’assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante. La violazione dell’obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell’interessato l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte della dell’azienda.

 

ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.24/23

Canale di segnalazione esterna: i soggetti che possono effettuare la segnalazione potranno eseguire una segnalazione esterna, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

• il canale di segnalazione interna risulti inattivo o privo dei caratteri di riservatezza dell’identità del segnalante o la cui gestione venga affidata ad un soggetto privo di autonomia;

• la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. La segnalazione, che anche in questo caso garantisce la riservatezza della persona che la esegue, potrà essere effettuata in forma scritta tramite la piattaforma informatica attivata dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale sempre riferibili ad ANAC; è possibile, su richiesta della persona segnalante, ottenere un incontro diretto con personale specializzato dell’ANAC, che sarà effettuato entro un termine ragionevole. Divulgazione pubblica: il segnalante può eseguire una divulgazione pubblica delle informazioni sulle violazioni ove, alternativamente:

• ha effettuato una segnalazione interna ed una segnalazione esterna, senza avere ricevuto riscontro;

• il segnalante ha fondato motivo di ritenere che ricorra una situazione di pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, oppure che ricorra il rischio di ritorsioni o che alla segnalazione non venga dato seguito (ad esempio tramite la distruzione od occultamento di prove o per collusione con l’autore della violazione). 

 

 

 

 

FAQ D.lgs.24/23

W H I ST L E B LO W I NG - I L D. LG S. 2 4 / 2 3 L E T U T E L E DE I S EG NA L AN T I NE L C AS O D I S EG N A L A ZI O N I D I I L L EC I TO

COSA CAMBIA CON IL NUOVO D.LGS.24/23?

Il D.lgs.24/23 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” definisce le tutele di chi effettua una segnalazione relativa agli illeciti elencati nel decreto stesso. Si aggiunge alle policy aziendali già adottate da Technical Services S.r.l. ed espresse nel Codice etico e nella Politica aziendale, che prevedono un sistema di segnalazione sia per le questioni attinenti al personale e quindi ai requisiti del Sistema di responsabilità sociale SA8000 che a quelle relative alle possibili violazioni del Sistema di prevenzione della corruzione certificato ISO 37001.

 

QUALI SONO, QUINDI, TUTTI I CANALI DI SEGNALAZIONE IN TECHNICAL SERVICES S.R.L.?

1. Segnalazioni al SPT (Social Performance Team) relative al Sistema di Responsabilità sociale SA8000:

2. Segnalazioni alla FCPC (Funzione di controllo e prevenzione della corruzione) relativa alle violazioni delle norme anticorruzione

3. Segnalazioni ai sensi del nuovo D.lgs.24/23 (whistleblowing)

 

COSA SONO LE SEGNALAZIONI ALLA FCPC?

Le segnalazioni relative a tutti i comportamenti che consistono nell’offrire, promettere o dare, direttamente o indirettamente, denaro o una qualsiasi altra utilità a un pubblico ufficiale, a un esercente di pubblico servizio o a un privato, per ottenere dei vantaggi indebiti dallo svolgimento dell’attività di sua competenza. Technical Services S.r.l. si impegna ad impedire qualunque forma di ritorsione nei confronti dei dipendenti che in buona fede o in base a convinzioni ragionevoli fondate su elementi di fatto precisi e concordanti presentino segnalazioni, partecipino alle indagini, rifiutino di partecipare ad attività che sospettino essere illecite o illegali o esercitino i propri diritti sul luogo di lavoro avendo ragionevoli motivi di credere che si sia verificata o si stia verificando una violazione occasionale o continuata del co Le segnalazioni possono essere inviate, anche in forma anonima alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (FCPC) al seguente indirizzo: Via Lago Santo, 26 – 00013 Fonte Nuova, o in alternativa all’indirizzo email FCP.technicalservices@gmail.com, indicando “Segnalazione - FCPC”, come previsto nel Manuale anticorruzione, nel Codice etico e nella Politica aziendale.

 

COSA SONO LE SEGNALAZIONI AI SENSI DEL D.LGS.24/23?

Le segnalazioni di illeciti commessi in violazione della normativa europea e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (elencati nell’all. 1 del D.lgs.24/23)

 

QUALI SONO QUINDI GLI ILLECITI CHE POSSO SEGNALARE AI SENSI DEL D.LGS.24/23?

1. Illeciti relativi a contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE. Esempio: frodi, corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione.

3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE). Includono le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell’UE nei settori indicati ai punti precedenti. Esempio: le pratiche abusive come definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE. Ad esempio pratiche di abuso di posizione dominante (adozione di prezzi cd. predatori) che contravvengono alla tutela della libera concorrenza.

 

COSA NON RAPPRESENTA UN ILLECITO AI SENSI DEL D.LGS.24/24?

▪ Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. NB: queste questioni, poiché attengono esclusivamente al rapporto di lavoro personale, possono essere segnalate, in conformità al Sistema di responsabilità sociale SA 8000 aziendale, al Social Performance Team con le modalità indicate nella Politica aziendale e nella procedura di segnalazione.

▪ Le segnalazioni in materia di anticorruzione per le quali è stato previsto il canale di segnalazione con la FCPC.

 

COSA DEVO FARE SE VENGO A CONOSCENZA DI UN «ILLECITO» ELENCATO NEL D.LGS.24/23?

Posso segnalarlo secondo la procedura aziendale di segnalazione «Procedura per la presentazione di una segnalazione di illecito ai sensi del D.lgs.24/23» visionabile al link dedicato nella sezione «Whistleblowing – Segnalazioni illeciti D.lgs. 24/23» che si trova nella pagina «Policy e certificazioni». La segnalazione deve essere basata su un fondato motivo, il segnalante, per godere delle tutele della legge dalle ritorsioni, deve ritenere che le informazioni sulle violazioni siano ragionevolmente veritiere. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

 

COME DEVE ESSERE LA SEGNALAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.24/23?

Devono risultare chiare: o le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; o la descrizione del fatto; o le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. Per le modalità di inoltro della segnalazione vedi Procedura per le segnalazioni D.lgs.24_23 visionabile sul sito aziendale SEZIONE SITO CON PAGINA CON INDICAZIONI SU SEGNALAZIONI AI SENSI DEL D.LGS.24/23 Link al sito aziendale WWW.T-SERVICES.IT

 

CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.24/23?

I soggetti titolari del diritto di eseguire la segnalazione, nonché destinatari di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, sono i lavoratori subordinati ed i lavoratori autonomi che prestano la loro attività in favore della società, i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi, i tirocinanti, i volontari, retribuiti o non retribuiti, gli azionisti ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società, il candidato, quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite in fase di selezione o precontrattuale, durante il periodo di prova e dopo la cessazione del rapporto di lavoro . Sono tutelati dalle ritorsioni anche i facilitatori, i colleghi del segnalante e le aziende di proprietà del segnalante.

SE EFFETTUO UNA SEGNALAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.24/23 VENGO TUTELATO?

Premesso che Technical Services S.r.l. si è impegnata, nella propria Politica aziendale, a garantire la riservatezza e la tutela del segnalante in buona fede da atti di ritorsione (per tutti e 3 gli ambiti di segnalazione), le tutele esplicitate dal D.lgs24/23, per le segnalazioni degli illeciti previsti dal decreto stesso, sono:

▪ Tutela della riservatezza: dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge;

▪ Divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante e delle persone a questi collegate (a titolo esemplificativo: licenziamento, declassamento, discriminazione, minacce o nel caso di imprese, conclusione anticipata o annullamento del contratto);

▪ Tutela del segnalante e delle persone (e società) a questi collegate

▪ Possibilità di denunciare all’Anac le ritorsioni subite (per le segnalazioni di illeciti elencati nel D.lgs. 24/23). Inoltre, se la ritorsione avviene a seguito di una segnalazione, l’Anac presume che ne sia conseguenza.

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